{"id":12406,"date":"2017-05-18T17:50:59","date_gmt":"2017-05-18T15:50:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.partecipanzavillafontana.it\/wordpress\/?page_id=12406"},"modified":"2018-04-07T12:27:14","modified_gmt":"2018-04-07T10:27:14","slug":"aspetti-giuridici","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.partecipanzavillafontana.it\/?page_id=12406","title":{"rendered":"Aspetti giuridici"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p><em>La natura giuridica delle Partecipanze agrarie emiliane per oltre un secolo ha diviso gli studiosi che le hanno considerate enti pubblici o privati. Ognuno aveva le sue buone ragioni, ma la verit\u00e0 \u00e8 che le Partecipanze hanno elementi caratteristici sia dell&#8217;ente pubblico che della persona giuridica privata. <\/em><em>Giuristi autorevoli hanno ritenuto che la propriet\u00e0 collettiva della Partecipanza sia una figura giuridica non codificata dal nostro ordinamento perch\u00e9 la stessa non deriva dal diritto romano, ma da consuetudini di origine germanica nella quale la comunione dei beni appartiene all&#8217;ente Partecipanza e non ai singoli partecipanti. <\/em><em>Viene cos\u00ec garantito il godimento dei terreni alle future generazioni che devono osservare determinate regole per potere esercitare il diritto di utenza. <\/em><em>La legittimazione storica delle Partecipanze agrarie, che per secoli derivava dall&#8217;azione meritoria di avere bonificato terreni paludosi, si concretizza ora in una nuova funzione legata alla valorizzazione dell&#8217;ambiente e alla coltivazione dei terreni in modo sostenibile, come integrazione tra l\u2019uomo e l\u2019ambiente naturale. <\/em><em>Il giusto definitivo riconoscimento delle propriet\u00e0 collettive, comprese le Partecipanze, \u00e8 stato ora sancito dalla legge 20 novembre 2017, n\u00b0 168 che prevede un\u2019ampia forma di tutela dei domini collettivi attraverso la conservazione e la valorizzazione del loro patrimonio naturale, culturale, ambientale ed economico, inteso come compropriet\u00e0 inter-generazionale.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Luciano Fanti<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>La controversa natura giuridica della Partecipanza agraria\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>di Villa Fontana<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>di Luciano Fanti<\/em><\/p>\n<p>Il presente contributo ha lo scopo di riassumere le contrastanti opinioni degli studiosi e l\u2019orientamento della giurisprudenza, sulla natura giuridica delle Partecipanze agrarie emiliane e trarre una conclusione.<\/p>\n<p>La questione, che all\u2019apparenza potrebbe essere considerata di poca consistenza pratica, ha invece un\u2019importanza concreta e operativa per la vita amministrativa dell\u2019Ente.<\/p>\n<p>Mentre alle persone giuridiche private, si applicano le norme del codice civile, a quelle pubbliche invece si applicano le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico, perch\u00e9 si tratta di enti atipici. Quando si indaga sulla natura di una persona giuridica, secondo il nostro codice civile, non ci sono alternative alla soggettivit\u00e0 pubblica e privata, ed \u00e8 proprio su questa dicotomia che i giuristi e gli storici si sono divisi nello scorso secolo, in relazione alle Partecipanze.<\/p>\n<p>La natura pubblica di un ente non \u00e8 di difficile individuazione se ci si riferisce agli enti territoriali, quali sono gli enti locali, le regioni e altri enti esponenziali o collettivi, senza citare lo Stato che ovviamente \u00e8 l\u2019Ente pubblico per eccellenza; diventa invece pi\u00f9 ardua l\u2019attribuzione della natura pubblica quando ci si rivolge ad altre entit\u00e0, come le Partecipanze emiliane o gli altri domini collettivi, molto numerosi su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p>Gli elementi fondamentali che caratterizzano la natura pubblica della persona giuridica, sono da sempre considerati, secondo la dottrina amministrativa: a) la creazione dell\u2019ente da parte dell\u2019autorit\u00e0 statale; b) la concessione della potest\u00e0 d\u2019imperio; c) i controlli da parte di pubblici organismi.<\/p>\n<p>La legge n\u00b0 397 del 4 agosto 1894, ha riconosciuto alle Partecipanze e alle Universit\u00e0 agrarie, la natura di persona giuridica, la potest\u00e0 di imporre tributi e di poterli riscuotere in forza di norme speciali e la previsione di controlli da parte di autorit\u00e0 pubbliche, dapprima il Prefetto, poi il Comitato regionale di controllo e infine la Giunta regionale.\u00a0Per tali motivi, ma anche per gli interessi collettivi perseguiti dalle Partecipanze, (tramandare il patrimonio alle future generazioni), molti studiosi hanno ritenuto che tali soggetti, regolati dai loro Statuti, fossero pubblici.<\/p>\n<p>Altri giuristi invece hanno sostenuto la natura privata dell\u2019Ente Partecipanza perch\u00e9 la struttura giuridica \u00e8 costruita sul modello della comunione germanica nella quale prevale l\u2019elemento corporativo e la perpetua propriet\u00e0 in capo all\u2019Ente. Inoltre, la comunit\u00e0 \u00e8 chiusa agli estranei e la composizione degli associati partecipanti varia solo in base all\u2019acquisto della qualit\u00e0 di partecipante in quanto appartenente alle originarie famiglie. Quindi, la Partecipanza, essendo cosa diversa dall\u2019uso civico<sup>2<\/sup>, <sup>\u00a0<\/sup>deve essere considerata Ente privato.<\/p>\n<p>Sul versante giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha mantenuto un orientamento contrario alla pubblicit\u00e0 della natura giuridica delle Partecipanze, considerandole propriet\u00e0 collettive private, diverse dagli usi civici e dalle Universit\u00e0 agrarie delle province dell\u2019ex Stato pontificio. Tali motivazioni, derivano dall\u2019esercizio del diritto di utenza riservato ad una ristretta categoria di persone e non ad una collettivit\u00e0 legata al territorio comunale<sup>3<\/sup>.<\/p>\n<p>La natura pubblica della Partecipanza di Villa Fontana risale probabilmente a quando l\u2019Ente cominci\u00f2 ad\u00a0 identificarsi con la Comunit\u00e0 di Villa Fontana, vale a dire dal 1305, anno in cui nasceva il Comune di Villa Fontana, fino a quando la Partecipanza si separ\u00f2 dalla Comunit\u00e0.<\/p>\n<p>Proprio a causa della controversa natura giuridica della Partecipanza, coloro che si occuparono di aggiornare lo Statuto negli anni \u201980 dello scorso secolo, operarono con saggia cautela nel considerare la Partecipanza di Villa Fontana persona giuridica, senza attribuirle alcuna specificit\u00e0 pubblica o privata, contrariamente a quanto era stato fatto nei testi statutari precedenti.<\/p>\n<p>La commissione incaricata della revisione statutaria si preoccup\u00f2, da un lato di fare mantenere all\u2019Ente, una sua chiara autonomia dal potere politico-amministrativo, il che induceva a preferire la natura privata, dall\u2019altro per\u00f2 era prudente prevedere un controllo penetrante dell\u2019autorit\u00e0 pubblica sugli atti, onde evitare stravolgimenti pericolosi dello Statuto a danno dell\u2019Ente.<\/p>\n<p>Quindi, si prefer\u00ec mantenere la neutralit\u00e0, anche se poi la Corte di Cassazione si pronunci\u00f2 per la natura privata delle Partecipanze.<\/p>\n<p>Secondo alcuni autori, \u00e8 sbagliato attribuire alle Partecipanze la natura esclusivamente pubblicistica o privata, perch\u00e9 esse sono caratterizzate da una duplicit\u00e0 di elementi tipici di entrambe le fattispecie<sup>4<\/sup>.<\/p>\n<p>Le norme sociali e le consuetudini delle Partecipanze non possono essere confrontate con le disposizioni del vigente codice civile, perch\u00e8 si tratta di regole di gran lunga antecedenti, non solo al codice del 1942, ma anche a quello napoleonico, improntato al diritto romano. Tanto \u00e8 vero che la comunione dei beni della Partecipanza \u00e8 considerato un istituto giuridico di origine longobarda<sup>5<\/sup> e ha significative differenze con la comunione del nostro codice civile.Basti pensare che l\u2019art. 1111 del vigente codice civile prevede la possibilit\u00e0 del partecipante di chiedere la divisione delle cose comuni, quindi lo scioglimento della comunione, mentre invece la comunione dei beni delle Partecipanze \u00e8 indissolubile. O ancora, nella comunione codicistica, mancando l\u2019autonomia patrimoniale, il creditore del singolo comproprietario pu\u00f2 pignorare i beni in compropriet\u00e0, il che \u00e8 inconcepibile nella Partecipanza.<\/p>\n<p>Queste brevi note per affermare che la natura giuridica dell\u2019Ente Partecipanza non pu\u00f2 essere circoscritta ai canoni delle persone giuridiche delineate dal vigente codice civile nel quale non si trova alcuna traccia delle propriet\u00e0 collettive, proprio perch\u00e9 detto codice affonda le sue radici, almeno per quanto riguarda la propriet\u00e0, nel diritto romano attraverso il rigido binomio propriet\u00e0\/individuo, sconosciuto alle millenarie propriet\u00e0 collettive. Discordanze che nello scorso secolo sono state causa di attacchi pericolosi portati con leggi ostili alle propriet\u00e0 collettive, comprese le Partecipanze agrarie, proprio per la loro invisa specificit\u00e0 non riscontrabile nell\u2019ordinamento giuridico vigente.<\/p>\n<p>Gli elementi basilari che caratterizzano le Partecipanze possono pertanto essere indicati in:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la \u00a0comunit\u00e0, cio\u00e8 una pluralit\u00e0 di persone fisiche legate fra loro da uno stretto vincolo parentale (linea discendente maschile<sup>6<\/sup>), individuata sulla base dell\u2019incolato (<em>casa aperta e camin fumante nella cerchia consorziale<\/em>) non solo destinataria delle utilit\u00e0 del fondo, ma chiamata a gestire collettivamente il patrimonio secondo regole consuetudinarie per preservare il godimento dei beni stessi alle future generazioni di utenti;<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019assegnazione dei terreni agli aventi diritto a seguito della divisione periodica, che ha rappresentato un primario fattore di coesione interna e di solidariet\u00e0 il quale spiega la resistenza nel tempo delle Partecipanze emiliane, dovuta anche alla separazione della Partecipanza dalla Comunit\u00e0, avvenuta all\u2019incirca dal XVI secolo<sup>7<\/sup>;<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il \u00a0collettivo godimento della terra, che va riguardata come un ecosistema completo, un patrimonio non solo economico, ma anche incentrato sul rispetto e la valorizzazione dell\u2019ambiente e della sua cultura storica;<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lo scopo istituzionale dell\u2019Ente, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunit\u00e0 partecipante.<\/p>\n<p>Bastano le caratteristiche sopra elencate per giustificare la vigilanza pubblica della Regione alla quale \u00e8 sottoposta la Partecipanza, per la sua funzione sociale relativa al patrimonio fondiario da tramandare alle future generazioni.<\/p>\n<p>Dalla realt\u00e0 cos\u00ec delineata, molti studiosi hanno individuato per le propriet\u00e0 collettive e le Partecipanze, una terza via che in realt\u00e0 precede tutte le altre per la sua origine formatasi in tempi immemorabili: trattasi del loro patrimonio collettivo che non appartiene n\u00e9 allo Stato, n\u00e9 alle Regioni, n\u00e9 agli enti locali, n\u00e9 a singoli individui.<\/p>\n<p>Un insigne giurista e storico del diritto, Paolo Grossi<sup>8<\/sup>, ha fornito un\u2019interpretazione della storia delle propriet\u00e0 collettive da una prospettiva nuova e originale chiamata \u201c<em>Un altro modo di possedere<\/em>\u201d: norme sociali, ordinamenti, regole, tradizioni, usi e consuetudini sono gli strumenti del diritto che le comunit\u00e0 hanno inventato proprio per evitare di autodistruggersi o di essere sciolte.<\/p>\n<p>Le propriet\u00e0 collettive sono beni e diritti inalienabili, indivisibili, inusucapibili, imprescrittibili. Il loro uso non pu\u00f2 essere per alcuna ragione modificato. Sono diritti reali di cui i partecipanti godono da tempi immemorabili e continueranno a godere per sempre ma in comune \u2013 cio\u00e8 con divisione periodica per quote \u2013 per ritrarre dalla terra le utilit\u00e0 essenziali per la vita, ma anche per conservare la terra secondo le buone regole dell\u2019agricoltura, la custodia dell\u2019ambiente nella prospettiva di un\u2019economia sostenibile. Si tratta di una realt\u00e0 sociale, economica e giuridica ben diversa da quelle conosciute dall\u2019ordinamento giuridico vigente perch\u00e8 mette in luce un altro modo di vedere il rapporto uomo-propriet\u00e0 privata, in chiave anti-individualistica<sup>9<\/sup>.<\/p>\n<p>La speciale protezione della quale godono le Partecipanze deriva dall\u2019azione meritoria che va riconosciuta agli antichi originari della comunit\u00e0 locale, per avere bonificato le terre paludose ricevute in concessione <em>ad meliorandum, habitandum et colendum.<\/em><\/p>\n<p>Concludendo, il monito lanciato da Cazzola<sup>10<\/sup> relativo alla necessaria rinnovata legittimazione\u00a0 storica delle Partecipanze in armonia con il nostro tempo, deve essere raccolto perseguendo la valorizzazione dell\u2019ambiente che le Partecipanze hanno avviato da alcuni decenni in adesione alle politiche ambientali promosse dall\u2019Unione europea, sia attraverso azioni di riconversione ambientale dei terreni, ma anche con progetti coinvolgenti le istituzioni scolastiche del territorio, per trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti delle Partecipanze, intese come propriet\u00e0 collettive, nelle quali il concetto di Comunit\u00e0 prevale su quello di soggetto individuale<sup>11<\/sup>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\"><\/a><\/p>\n<div class=\"su-expand su-expand-collapsed su-expand-link-style-default\" data-height=\"500\"><div class=\"su-expand-content su-u-trim\" style=\"color:#333333;max-height:500px;overflow:hidden\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\"><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\">1 Cfr. <em>ex multis<\/em>, C. Frassoldati, <em>Le Partecipanze agrarie emiliane, <\/em>1936; F. Galgano, <em>Rivista di diritto agrario, <\/em>1993; \u00a0M. L. Bisognin, <em>Le Partecipanze agrarie nella pianura orientale bolognese, <\/em>2002<em>;<\/em> F. Pironti<em>, Aspetti privatistici e pubblicistici nelle Partecipanze agrarie emiliane, Rivista Giustizia Civile, <\/em>2005<em>.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>2<\/sup><em>\u00a0 F. Pironti, op. cit.; F. Cazzola, Tra conflitto e solidariet\u00e0: considerazioni sull\u2019esperienza storica delle Partecipanze agrarie dell\u2019Emilia, 1992.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>3\u00a0\u00a0 <\/sup>Cass. 14\/05\/1987, n\u00b0 4443, la Partecipanza di Cento viene considerata associazione privata perch\u00e9 costituita a profitto non degli abitanti di un comune o di una sua frazione, ma di determinate persone e gestisce beni di propriet\u00e0 esclusiva degli associati, quindi le sue deliberazioni non possono essere impugnate davanti al TAR, ma davanti al giudice ordinario; Cass. 02\/12\/1987, n\u00b0 8957, anche il Consorzio di S. Giovanni in Persiceto \u00e8 persona giuridica privata diversa dagli usi civici e dalle altre associazioni agrarie del Lazio perch\u00e9 ha per scopo lo sfruttamento di terreni ad esclusivo beneficio dei consorziati e non di beni demaniali soggetti agli usi civici. Di conseguenza, le controversie di lavoro dei dipendenti sono devolute al giudice ordinario e non al TAR.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\">Il Consiglio di Stato, a proposito della Regola di Asiago, confermava la propriet\u00e0 privata con sent. n\u00b0 1745 del 23\/03\/2009 e n\u00b0 4138 del 04\/08\/2014. In precedenza, invece, era stata riconosciuta la natura pubblica della Partecipanza di Cento, sia pure in via incidentale, da Cass. n\u00b0 4286 del 22\/07\/1982 e dal Consiglio di Stato, relativamente alla Partecipanza di Nonantola, con sent. n\u00b0 1912 del 10\/04\/2003.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\">L\u2019amministrazione finanziaria con circolare n\u00b0 40\/E del 17\/02\/1999, ha riconosciuto le propriet\u00e0 collettive come le Partecipanze emiliane, enti di diritto pubblico e, quindi, non soggetti all\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 88 (ora 74) del D.P.R. 22\/12\/1986, n\u00b0 917.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>4 <\/sup>Pironti, <em>op. cit.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>5 <\/sup>Bisognin, <em>op. cit.; <\/em>Pironti, <em>op. cit., <\/em>\u00a0fa derivare la comunione dei beni dal modello c.d. <em>communio iuris germanici (o a mani riunite): n<\/em>el senso che l\u2019unico proprietario dei terreni \u00e8 l\u2019Ente e non la sommatoria dei partecipanti; A. Passarelli, <em>Le Partecipanze agrarie emiliane, <\/em>1996.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\">L\u2019influenza delle consuetudini ereditate dai popoli germanici \u00e8 testimoniata anche dalle opere del giurista e glossatore Pillio da Medicina che a cavallo tra il XII e XIII sec. elabor\u00f2 una teoria, in materia di diritti reali, denominata del \u201cDominio diviso\u201d,\u00a0 ripartito in Dominium directum, spettante al titolare della propriet\u00e0, il feudatario, ossia il nudo proprietario e il Dominium utile, riconosciuto invece a chi ne aveva il godimento completo, il vassallo. Tale teoria, elaborata sulla base delle fonti giustinianee, prendeva lo spunto dalle consuetudini feudali, da fonti di diritto longobardo-franco, ma anche dall&#8217;Edictum de beneficiis del 1037 dell\u2019imperatore Corrado II, con il quale si concedeva la trasmissione ereditaria e la alienazione dei beni. (Cfr. Storia del diritto medievale e moderno, 2012\/2013, parte I- Il medioevo, Prof.ssa Chiara Valsecchi).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>6 <\/sup>Dal 2008, lo Statuto della Partecipanza di Villa Fontana riconosce la qualit\u00e0 di Partecipante anche alle donne discendenti da partecipanti maschi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>7 <\/sup>Cazzola, <em>op. cit.; <\/em>Bisognin, <em>op. cit. <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>8 \u00a0<\/sup>P. Grossi, (Presidente della Corte Costituzionale dal 24 febbraio 2016 al 23 febbraio 2018), \u201c<em>Un altro modo di possedere\u201d. L\u2019emersione di forme alternative di propriet\u00e0 alla coscienza giuridica postunitaria, <\/em>1977.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>9 \u00a0<\/sup>P. Grossi, <em>Continuate a resistere all\u2019ignoranza e all\u2019ostilit\u00e0 perduranti, <\/em>2009. Intervento all\u2019Assemblea straordinaria della Comunanza Agrarna skupnost a Bagnoli della Rosandra (TS).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>10 \u00a0<\/sup>Cazzola, <em>op. cit.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #808080\"><sup>11\u00a0 \u00a0<\/sup>La legge 20 novembre 2018, n\u00b0 168, recante \u201c<strong><em>Norme in materia di domini collettivi<\/em><\/strong>\u201d, pur riconoscendo agli assetti fondiari collettivi, comprese le Partecipanze emiliane, la personalit\u00e0 giuridica di diritto privato, ha posto tra le competenze della Repubblica la tutela e la valorizzazione delle propriet\u00e0 collettive per la loro fondamentale importanza dal punto di vista del patrimonio naturale, del sistema ambientale, del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, in un\u2019ottica di compropriet\u00e0 inter-generazionale.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right\">Gennaio 2018<\/p>\n<\/div><div class=\"su-expand-link su-expand-link-more\" style=\"text-align:left\"><a href=\"javascript:;\" style=\"color:#A0CE4E;border-color:#A0CE4E\"><i class=\"sui sui-arrow-down\" style=\"\" aria-label=\"\"><\/i><span style=\"border-color:#A0CE4E\">Visualizza tutto l'articolo<\/span><\/a><\/div><div class=\"su-expand-link su-expand-link-less\" style=\"text-align:left\"><a href=\"javascript:;\" style=\"color:#A0CE4E;border-color:#A0CE4E\"><span style=\"border-color:#A0CE4E\">Riduci<\/span><\/a><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La natura giuridica delle Partecipanze agrarie emiliane per oltre un secolo ha diviso gli studiosi che le hanno considerate enti pubblici o privati. 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